ABIRT - Advisor Board Italiano dei Responsabili del Trattamento dei dati personali

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

I NOSTRI REFERENTI

Forum aderenti

Username:
Password:

Video

FORUMPA 2013: intervento dell'avv. Garrisi (Vice Coordinatore ABIRT)


Sanità digitale: la recente Direttiva 2012/52/UE e la posizione di ANORC


Intervista avv. Andrea Lisi ICT Security 17/10/2012


Giovanni Buttarelli, intervento in merito al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati


Tavola rotonda IDSecurity 2012 - "Furto dell'identità digitale e diritto all'oblio"



Archivio video
  • ANORC

Videosorveglianza nel condominio: sciolto ogni dubbio sulla legittimità

News 07/12/2012

Avv. Valentina Frediani (Coordinatore ABIRT) e Dott. Marco Parretti - Studio Legale Frediani

Alla fine il vuoto legislativo è stato colmato: la videosorveglianza nei condomini è lecita e le telecamere si possono installare a maggioranza (come previsto nell'articolo 1136 del codice civile).

Questa la decisione del Legislatore. Per avere un quadro completo analizziamo l'evoluzione dei passaggi che hanno portato alle nuove disposizioni legislative.
Esiste infatti una lunga e controversa giurisprudenza che, negli anni, ha evidenziato quanto fosse sentito il problema e quante poche certezze vi fossero.

Ma andiamo con ordine: già nel lontano 1992, il Tribunale di Milano aveva indicato come non fosse "ammissibile l'installazione di apparecchiature che consentano di osservare le scale, gli anditi ed i pianerottoli comuni, in quanto ciò comporta una possibile lesione e compressione dell'altrui diritto alla riservatezza"; in tutt'altra direzione si era mossa la Corte di Cassazione (26 novembre 2008, n. 44156) affermando che "non commette il reato di cui all'articolo 615-bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata) il condomino che installi per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall'intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aree comuni dell'edificio (come un vialetto e l'ingresso comune dell'edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini". Infatti "l'esposizione alla vista di terzi" in aree di pertinenza condominiale, quindi non destinate allo svolgimento della vita privata, comporta l'impossibilità di richiedere una tutela (penale in questo caso) della riservatezza anche nel caso in cui "manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in concreto, inaspettatamente, realizzate e perciò riprese".

Già da queste due prime sentenze risulta chiara l'incertezza che avvolgeva l'argomento, ma questo è solo l'inizio.
Infatti nel 2009 una prima sentenza del Tribunale di Nola contribuiva ulteriormente ad annebbiare il già poco chiaro campo della videosorveglianza condominiale, stabilendo che l'installazione di telecamere all'interno del condominio viola il diritto alla riservatezza dei condomini in quanto non vi è alcuna proporzionalità tra il garantire la sicurezza di uno e violare la privacy di tanti: in breve, niente telecamere perché non si rispetta il diritto alla riservatezza dei condomini.

Esattamente agli antipodi si colloca la decisione del Tribunale di Roma del 30 Marzo 2009(n. 7106), secondo il quale era sufficiente la maggioranza in una delibera condominiale per poter installare le telecamere in quanto le riprese, svolte per motivi di sicurezza, ed esclusivamente per quelli, di luoghi comuni (nel caso specifico un'autorimessa condominiale) con apposite segnalazioni - avvisi e cartelli - non possono essere considerate né clandestine né tantomeno fraudolente, quindi non in violazione del diritto alla riservatezza.

A trasversale coronamento dell'altalenante evoluzione giurisprudenziale si trovano le due sentenze dei Tribunali di Varese e Salerno che si allineano, in parte, sul divieto per condomino e condominio di installare videocamere di sorveglianza.

Mentre per il Giudice campano la delibera assembleare sull'installazione delle telecamere esula dalle competenze dell'organo (non rilevando a quanto pare, il fatto che la videosorveglianza possa esser finalizzata a servire i beni in comunione, garantendo una maggiore sicurezza allo stabile e dunque ai condomini), il Tribunale di Varese, pur allineandosi sulla mancanza di un'attribuzione normativa che consenta all'assemblea di deliberare in tale senso, lascia aperto un sottile spiraglio indicando come l'unanimità del consenso nella delibera sia elemento sufficiente per disporre dei diritti coinvolti.
Ciò non inganni: la logica dietro alla decisione si basa sempre sulla necessità del bilanciamento degli interessi, ben potendosi infatti adottare altri mezzi - decisamente meno invasivi della privacy - che garantiscano comunque la protezione del condominio e dei condomini.
Senza dubbio il giudice, con questa sentenza, affronta la questione con una maggiore elasticità mentale; cercando sì il bilanciamento degli interessi, ma ammettendo la possibilità per l'assemblea di poter deliberare sull'argomento (seppur con limiti stringenti).

E' proprio in quest'ambiguo quadro che il Garante ha svolto il suo compito, forse decisivo, di sollecitare un intervento normativo. A partire dal primo provvedimento del 2000 (29 novembre, doc web n.31019) l'Autorità ha sottolineato la mancanza di specifica legislazione e pur evidenziando (relazione annuale al Parlamento del 2005) come le riprese in questione abbiano finalità private, dunque esulando dal campo d'applicazione del D.lgs. 196/2003, si è più volte attivata affinché tale vuoto fosse colmato.

Significativo  è senz'altro il passaggio in cui il Garante ha sottolineato come la disciplina del codice non consenta nemmeno per analogia di individuare i soggetti, facenti parte del condominio, legittimati a deliberare sull'argomento, aggiungendo inoltre che "non è chiaro se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari, o se rilevi anche la qualità di conduttori.
Non è parimenti chiaro quale sia il numero di voti necessario per la deliberazione condominiale in materia (se occorra cioè l'unanimità ovvero una determinata maggioranza)" - provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 ed anche intervento del Garante dell'8 aprile 2010.Proprio da quest'ultimo passaggio nasce il collegamento con il tanto atteso ( e altrettanto richiesto)intervento del  legislatore.

Ma veniamo finalmente alla recente introduzione dell'articolo 1122-ter nel codice civile. Il comma è dedicato agli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni: le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136, quindi sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Una volta ottenuta la maggioranza richiesta si dovranno comunque seguire gli adempimenti richiesti, mutuati dalle indicazioni del Garante nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010:
- Cartello informativo
- Tempi minimi stabiliti di conservazione delle riprese (al massimo 24 ore)
- Individuazionedel personale che visiona le immagini tramite la nomina di responsabile ed incaricato(i) del trattamento
- Verifica preliminare del Garante nei casi previsti dal Codice Privacy (ad es. a sistemi di video sorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento tramite incrocio o confronto delle immagini, con altri specifici dati personali).

La videosorveglianza del singolo condomino, per quanto non ricompresa nella disciplina del Codicese le immagini (o meglio i dati personali) non siano comunicati a terzi oppure diffusi, deve sottostare ad alcuni accorgimenti e cautele per non incorrere in un illecito (tutti i requisiti sono tratti dal provvedimento  del Garante dell'8 aprile 2010): l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (l'accesso della propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, etc).

Chiarezza, dunque, è stata fatta. Una volta stabilite le regole, saranno la prudenza e l'accortezza dei singoli a stabilire se i diversi e significativi interessi in gioco possono essere effettivamente bilanciati.


 

Tag: Videosorveglianza, condominio, Garante Privacy, Provvedimento dell\'8 aprile 2010, articolo 1122-ter del codice civile

 






Segnala ad un amico

ABIRT - Advisor Board Italiano dei Responsabili del Trattamento dei dati personali
Progetto ideato dall'avv. Andrea Lisi (Presidente ANORC)
Sede Legale: via Mario Stampacchia 21 - 73100 Lecce - P.I: 04367590751 - C.F: 09747511005 - E-mail: abirt@anorc.it
© copyright 2024 - Tutti i diritti riservati - Note legali