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Videosorvegliare i dipendenti? Si può se hanno prestato il proprio consenso

News 22/06/2012

di avv. Valentina Frediani, Coordinatore nazionale ABIRT
Studio Legale Frediani

Per installare un impianto di videosorveglianza che riprenda l'attività dei dipendenti non è necessario un accordo sottoscritto dalle rappresentanze sindacaliÈ sufficiente che i singoli lavoratori firmino una liberatoria in cui autorizzano le riprese. Questo è quanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22611 pronunciata l'11 Giugno scorso la quale, annullando quella precedentemente emessa dal Tribunale di Pisa nei confronti di un'imprenditrice, ha fatto cadere l'ipotesi di reato a carico della donna, accusata di aver violato l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori a fronte dell'installazione all'interno dell'azienda di "un sistema di videosorveglianza composto da quattro telecamere due delle quali inquadranti direttamente postazioni di lavoro fisse". I giudici, pronunciandosi sulla questione, hanno annullato senza rinvio una multa di 1200 euro alla titolare, la cui condotta non è stata giudicata colpevole di violazione dell'art. 4 dal momento che tutti i dipendenti avevano precedentemente firmato un documento esplicito di autorizzazione alle riprese ed era stata predisposta un'adeguata cartellonistica in cui era segnalata la presenza delle telecamere.
Poiché "non può essere ignorato il dato obiettivo - ed indiscusso - che, nel caso che occupa, era stato acquisito l'assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito" i supremi giudici hanno dichiarato  nulla la precedente sentenza, affermando – in risposta a chi faceva notare la mancanza di un'autorizzazione della RSU o di un documento analogo redatto da una "commissione interna" che "logica vuole che il più contenga il meno sì che non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza". Il testo della sentenza pone proprio l'accento sul fatto che "non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non solo da una loro rappresentanza. Se è vero che la disposizione di cui all'art. 4 intende tutelare i lavoratori da forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a fortiori tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti".
Gli ermellini, pronunciandosi in merito alla sentenza che condannava l'imprenditrice al pagamento della multa, hanno affermato che "l'evocazione - nella decisione impugnata - del principio giurisprudenziale appena citato risulta non pertinente e legittima il convincimento che il giudice di merito abbia dato della norma una interpretazione eccessivamente formale e meccanicistica limitandosi a constatare l'assenza del consenso delle RSU o di una commissione interna ed affermando, pertanto, l'equazione che ciò dava automaticamente luogo alla infrazione contestata".

A distanza di qualche giorno, la pronuncia dell'11 Giugno non smette di far discutere, suscitando non pochi interrogativi soprattutto sul valore "facoltativo" della scelta dei dipendenti di poter negare al datore di lavoro il proprio consenso all'installazione di un impianto di controllo, costituito non solo da telecamere, ma anche da log di connessione – menzionati anch'essi nell'art. 4 . Certo è che la sentenza rappresenta un ottimo spunto di riflessione, in particolare per quelle aziende che ancora non hanno compiuto nessun passo nell'ambito della videosorveglianza e potrebbero avere l'esigenza di sanare la propria situazione o di risposte concrete alle proprie necessità. Naturalmente senza trascurare gli obblighi in materia di privacy.


 

Tag: videosorveglianza, sentenza Corte Cassazione, consenso, autorizzazione RSU

 






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