FORUMPA 2013: intervento dell'avv. Garrisi (Vice Coordinatore ABIRT)
Sanità digitale: la recente Direttiva 2012/52/UE e la posizione di ANORC
Intervista avv. Andrea Lisi ICT Security 17/10/2012
Giovanni Buttarelli, intervento in merito al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
Tavola rotonda IDSecurity 2012 - "Furto dell'identità digitale e diritto all'oblio"
Avv. Valentina Frediani (Coordinatore ABIRT) e Dott. Marco Parretti – Studio Legale Frediani
In questi giorni è ormai inevitabile aver analizzato - o perlomeno letto - gli emendamenti al progetto di Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, presentati lo scorso 16 gennaio dal relatore Jan Albrecht. Le modifiche sono numerose e notevoli: si va da quella all'articolo 35 c. 1b che modifica il livello minimo per la nomina del Responsabile per la protezione dei dati fino all'introduzione della figura del "produttore" che sarà attivamente coinvolto nel Regolamento.
Ma una modifica in particolare ha risvegliato l'attenzione di chi scrive.
Il "considerando" 54 emendato prevede che per rafforzare il diritto all'oblio nell'ambiente online sia necessario estendere il diritto di cancellazione in modo da obbligare il responsabile del trattamento, che abbia pubblicato indebitamente dati personali a provvedere affinché i dati siano cancellati.
Cosa s'intenda per indebitamente resta invece da spiegare. Perché non illegittimamente piuttosto? E se invece si trattasse d'indebita pubblicazione, quand'è che si configurerebbe?
I dubbi ( e le perplessità) sorgono spontanee.
Analizzando con più attenzione sia la versione "originale" in lingua inglese del documento sia la traduzione italiana si rileva come l'espressione without legal justification (la cui traduzione si avvicina, presumibilmente, molto più a "illegittimamente"), usata dal Rappoteur, sia divenuta immediatamente (ed in maniera ufficiale, dato che la bozza di proposta degli emendamenti è disponibile sul sito del Parlamento Europeo in documento che riporta chiaramente il logo e le sigle per la classificazione dell'Organo europeo) indebitamente.
E' chiaro quanto questa singola parola possa influire sulla applicazione – ed applicabilità- della norma in questione ed appare lecito chiedersi: sarà questa l'unica "deviazione" dal testo in versione originale?
La risposta potrebbe essere scontata.
Tag: Regolamento europeo privacy, diritto all\'oblio,responsabile del trattamento, trattamento dati
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